“Sul professionista esperto”
Nelle Aziende sanitarie è in corso l’applicazione del nuovo CCNL del Comparto Sanità: è il momento per dar vita alla novità discontinua ed innovativa data dalla nuova carriera per l’infermiere finalmente non solo gestionale ma anche professionale? Quali orientamenti applicativi si possono dare?
Nel requisito per l’incarico di professionista esperto rientrano innanzitutto tutte le iniziative già avviate dalle Regioni e dalle Aziende sanitarie di formazione complementare che abbiano permesso ai professionisti interessati di acquisire quelle competenze avanzate per svolgere attività professionale che siano “compiti aggiuntivi e/o maggiormente complessi e richiedano significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto”.
A titolo puramente esemplificativo rientra in tale percorso formativo quanto già svolto per l’infermiere nel “See and treat”, nel Fast track, nell’adozione di protocolli “salva vita” nelle ambulanze del 118, per l’infermiere di famiglia o di comunità, nelle competenze avanzate infermieristiche in ambito clinico, in attività perioperatoria.
Al fine di una migliore comprensione e per portarle a conoscenza, per un’auspicabile realizzazione – con i necessari adattamenti alle specificità epidemiologiche e demografiche della propria realtà – sarebbe quanto mai opportuna una circolazione informativa da parte del Comitato di Settore Regioni-Sanità delle esperienze regionali attive da tempo e positivamente verificate.
I percorsi formativi sono svolti, di norma, dalle Aziende Sanitarie, singole o in forma associata, sulla base delle scelte di programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale a professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilità e che siano stati selezionati in conformità a trasparenti criteri attitudinali derivanti dall’esame del curriculum formativo e professionale nonché, ovviamente, verificata la disponibilità dell’interessato.
Tali competenze avanzate sono finalizzate a una più adeguata e produttiva valorizzazione dell’apporto dei professionisti coinvolti nella rimodulazione dell’organizzazione del lavoro sanitario e socio-sanitario per riconoscere e promuovere lo sviluppo delle competenze e delle responsabilità professionali.
Quanto sopra, favorire lo sviluppo delle funzioni professionali in correlazione con gli obiettivi di educazione, prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione previsti dalla programmazione sanitaria e socio-sanitaria nazionale e regionale; ne consegue che si tratta di un investimento programmato ed attuato dalle Aziende Sanitarie con oneri dei percorsi formativi a loro carico o direttamente a carico delle Regioni.
La platea interessata al conferimento dell’incarico di infermiere esperto è costituita da professionisti inquadrati nella categoria D o nel livello economico.
La difformità in essere delle varie esperienze regionali e la presenza di Regioni che ancora non abbiano attivato tali percorsi formativi al fine di permettere la generalizzazione degli incarichi di professionista esperto attraverso le modalità e i percorsi quanto mai più omogenei su tutto il territorio nazionale rende necessario mettere a conoscenza di ogni Regione le esperienze di percorsi formativi complementari già attivati e positivamente validati.
A tal fine sarebbe quanto mai opportuno che quella Regione che abbia istituito tali percorsi formativi li portasse a conoscenza delle altre Regioni anche, se del caso, dando vita ad accordi interregionali in materia.
Per quanto riguarda l’incarico di professionista specialista, per concretizzarlo (fermo restando che intanto vada previsto già da adesso nella contrattazione aziendale) si è in attesa delle previste decisioni in materia del MIUR di concerto con il Ministero della salute.
Tuttavia, essendo già stato disciplinato dalla legge sulle cure palliative e la terapia del dolore n. 38/10, si può conferire l’incarico di professionista specialista all’infermiere in possesso del master di primo livello specialistico in cure palliative e terapia del dolore attivato in attuazione della suddetta legge.
“Ipotesi di sviluppo degli Incarichi di professionali e di organizzazione del personale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche nei lavori della Commissione Paritetica”.
Incarico professionale
Per la prima volta nella contrattazione del personale del SSN, l’art.16 del CCNL 2015/2018 ha istituito gli incarichi professionali di specialista e di esperto attuando dopo tanto, troppo tempo il dettato di cui all’articolo 6 della Legge n. 43/06 nonché di quanto contenuto nei decreti istitutivi dei profili professionali ex terzo comma dell’art.6 del D.lgs. n. 502/92 nonché quanto previsto nelle leggi 42/99 e 251/00.
Come è noto l’implementazione delle competenze delle professioni infermieristiche è una necessità strategica del Servizio Sanitario Nazionale, realizzata in alcune Regioni e che, allo stato attuale può avere una applicazione sul territorio nazionale solo dall’applicazione del vigente CCNL.
La prevista Commissione Paritetica di cui all’art. 12 del citato CCNL ha il compito di:
- individuare linee di evoluzione e sviluppo dell’attuale classificazione del personale, per la generalità delle aree professionali, verificando in particolare le possibilità di una diversa articolazione e semplificazione delle categorie, dei livelli economici e delle fasce; a tal fine, sarà operata una verifica delle declaratorie di categoria in relazione alle innovazioni legislative, ai contenuti del Patto per la Salute tra Stato e Regioni, ai cambiamenti dei processi lavorativi indotti dalla evoluzione scientifica e tecnologica; sarà inoltre attuata una conseguente verifica dei contenuti professionali in relazione a nuovi modelli organizzativi;
- compiere una analisi delle declaratorie, delle specificità professionali e delle competenze avanzate ai fini di una loro valorizzazione;
- effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’intervento sanitario e socio-sanitario”.
Il CCNL chiarisce che “nell’ambito delle specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica e in relazione alle aree di formazione complementare e specialistica post laurea gli incarichi professionali prevedono l’esercizio di compiti derivanti dalla specifica organizzazione delle funzioni delle predette aree prevista nell’organizzazione aziendale; tali compiti sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi e richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto”.
Per permettere la generalizzazione incarichi di professionista esperto vi è la necessità che allegata al CCNL i lavori della Commissione Paritetica, riescano a definire le modalità e i percorsi validi su tutto il territorio nazionale.
Ma soprattutto la complessità delle competenze specialistiche rende necessario non solo descriverle come allegato al contratto, ma anche affrontare la questione del requisito per accedere all’incarico di professionista specialista (master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della Legge n. 43/06).
Anche se non previsto dalla legge il CCNL, recependo le direttive del Comitato di Settore ha affidato all’Osservatorio delle professioni sanitarie presso il MIUR l’indicazione di quali master potrebbero essere il requisito per l’incarico di specialista.
Tuttavia l’iter presso il MIUR, iniziato da anni non pare giungere ancora alla fine, per questo almeno per la professione infermieristica laddove sono già acclarate le aree di specializzazione sarebbe quanto mai opportuno indicare – se si rinviasse ancora la definizione ministeriale sopraddetta – una soluzione B che dia criteri di massima per il riconoscimento dei master per il conferimento di incarichi di professionista specialista nelle sei aree specialistiche infermieristiche, considerando che le stesse sono state formalmente e pienamente condivise dal Ministero della Salute.
Incarico organizzativo
Lo sviluppo in atto da qualche tempo del processo di aziendalizzazione in sanità ha prodotto e produce una maggiore complessità dei servizi che, prevedendo l'assunzione di logiche gestionali orientate al controllo della spesa e i conseguenti processi riorganizzativi, hanno determinato il consolidamento di ruoli con efficacia gestionale e, nel contempo, lo sviluppo di nuove funzioni ancora da implementare nei sistema salute regionali ma determinanti e strategici per la gestione di specifici processi (quali ad esempio care manager, case manager ecc.).
Conseguentemente all'incremento delle problematicità organizzative, nel corso degli anni le funzioni di posizioni organizzative e di coordinamento si sono sviluppate in particolare nell'area delle competenze gestionali e di quelle didattiche da qui la scelta del vigente CCNL di unificarle nell’unico incarico organizzativo da graduare secondo la loro complessità e valore strategico.
Con l'approvazione del Patto per la Salute e dei conseguenti adempimenti regionali sono stati introdotti nuovi modelli organizzativi e percorsi assistenziali basati sull'approccio multidisciplinare. I necessari processi di adeguamento alle indicazioni della programmazione nazionale e regionale, stanno impegnando tutti i ruoli manageriali appartenenti alle diverse professioni sanitarie ne sono direttamente coinvolti.
Lo sviluppo, la valorizzazione e l’utilizzo, di conseguenza, di tutte le potenzialità insite nella funzione organizzativa, associate a forti elementi di congruità con le necessità effettivamente espresse dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, sono essenziali e determinativi per ii raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’assenza, nel panorama giuridico italiano, di definizioni operative complete ed aggiornate della funzione organizzativa, rende necessario per il miglior funzionamento di aziende ed enti sanitari l'elaborazione di attribuzioni di competenza dell’incarico di funzione organizzativa con caratteristiche di funzionalità alle esigenze espresse dai diversi contesti che, però, abbiano il carattere di uniformità di livello nazionale, approfondendo diverse questioni sia di tipo metodologico che di contenuto.
In particolare, per la redazione delle attribuzioni si può partire dall’analisi dei principali modelli di esplicitazione delle competenze presenti in letteratura, dai documenti elaborati sulla base di positive esperienze di alcuni Servizi Sanitari Regionali e aziende sanitarie regionali identificando, così, le aree di attività dedotte dalle fonti normative riconosciute nella prassi come ambiti specifici della funzione organizzativa e indicando, per ciascuna di esse, le competenze ritenute maggiormente rilevanti.
Allegata al CCNL, pertanto, andrebbero delineate le competenze della funzione organizzativa che possono essere esercitate e modulate con intensità variabile in base alla complessità dei livelli organizzativi in cui la funzione organizzativa stessa è esercitata; queste competenze potranno costituire lo standard di riferimento per tutte le aziende ed enti sanitari, che potranno recepirlo e, se ritenuto opportuno, adattarlo alle specificità locali senza modificarlo nella sostanza, il tutto, ovviamente, sulla base delle prerogative di indirizzo e programmatorie regionale.
Un’ipotesi di lavoro in tal senso potrebbe prevedere che le competenze degli incarichi di funzione organizzativa attribuite a dipendenti di categorie D/Ds appartenenti alle professioni sanitarie infermieristiche che operano nei molteplici contesti operativi presenti nelle Aziende ed Enti Sanitari delle Regioni, comprendano che gli stessi partecipino in collaborazione con i dirigenti sanitari sovraordinati o di riferimento, alle attività per:
- valutare l’evolversi dei bisogni di assistenza della comunità e i fattori socio-culturali che li influenzano;
- collaborare alla negoziazione con gli organismi preposti del budget necessario per il perseguimento degli obiettivi strategici;
- definire gli standard e indicatori assistenziali, organizzativi e professionali utili per la programmazione e valutazione dei servizi;
- progettare ed implementare i modelli assistenziali e organizzativi innovativi, valutandone l’impatto nell’operatività dell’assistenza;
- valutare i fabbisogni di personale, partecipando alla negoziazione ed assegnazione delle risorse necessarie in relazione agli standard di competenza professionale e a quelli assistenziali e organizzativi delle specifiche aree di competenza;
- presidiare e vigilare sul rispetto dei criteri giuridici, contrattuali, gestionali che regolamentano il funzionamento efficace, efficiente e appropriato dei servizi sanitari e socio-sanitari;
- presidiare e vigilare sui processi di monitoraggio e segnalazione di rischi ed eventi avversi e individuare, in collaborazione con altri livelli di responsabilità, strategie di prevenzione e correttivi;
- concordare con altri livelli gestionali strategie per affrontare problematiche e situazioni gestionali complesse;
- supervisionare sistemi di valutazione della qualità dei servizi assistenziali e delle competenze professionali;
- impostare strategie di soluzione di problemi e supportare la loro messa in atto per migliorare esiti assistenziali e qualità del lavoro nelle varie aree sanitarie e socio-sanitarie di riferimento;
- gestire gruppi di lavoro e adottare strategie per favorire l’integrazione multi professionale e organizzativa;
- interagire proattivamente ed efficacemente con i colleghi e con i membri dello staff multi professionale;
- promuovere lo sviluppo di sistemi informativi innovativi anche adottando nuove tecnologie;
- promuovere lo sviluppo dell’assistenza, dell’organizzazione sanitaria e socio-sanitaria e delle relative competenze professionali;
- contribuire alla definizione di un piano sistematico di miglioramento continuo della qualità.
“Criticità da risolvere”
Un quadro così delineato di competenze, le quali in parte considerevole riflettono realtà organizzative regionali in atto, presuppone che vadano risolte positivamente le seguenti criticità:
- il rinnovo dell’incarico non può che avere la stessa metodologia utilizzata per il conferimento, conferma o revoca dell’incarico previsto dal Dlgs 502/92 per la dirigenza medica e sanitaria;
- va affermato che il requisito culturale ordinario per il conferimento dell’incarico organizzativo diventi il possesso della specifica laurea magistrale, ad eccezione di quelli per i quali per legge sia previsto il master di funzione di coordinamento ex art.6 della legge 43/06; si potrebbe derogare dal possesso della laurea magistrale per un periodo definito temporalmente o sino ad esaurimento da chi, pur sprovvisto di diploma di laurea magistrale, abbia già svolto positivamente un incarico organizzativo anche nelle modalità previste dal precedente CCNL (posizione organizzativa o coordinatore) per almeno tre anni.
L’ipotesi di classificazione del personale che la Commissione paritetica dovrà prevedere dovrebbe sancire che i professionisti sanitari inquadrati nella categoria D e livello economico DS ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale.
In relazione agli incarichi organizzativi o professionali in virtù delle ulteriori conoscenze teoriche complementari, specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, a tali professionisti è, altresì, richiesta, a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e diretta responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta.
La denominazione di collaboratore professionale sanitario dovrebbe essere sostituita dalla sola denominazione della professione sanitaria come indicata dallo specifico Decreto del Ministro alla Salute che ne ha istituito i profilo professionale in attuazione dell’articolo 6, comma terzo, del Dlgs 502/92.
Sono solo alcuni primi ragionamenti da sviluppare, approfondire, rivedere, correggere, non appena inizieranno i lavori della Commissione Paritetica.