Contratto di lavoro la fase 2: prospettive ed attese dalla commissione paritetica


Il CCNL del Comparto del Personale del SSN all’articolo. 12 prevede l’istituzione di una Commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione professionale con il compito di “di avviare il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale individuando le soluzioni più idonee a garantire l’ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti sanitari con quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti” dopo lo sviluppo della partecipazione dei dipendenti e delle loro rappresentanze attraverso la nuova formulazione delle relazioni sindacali ed in nuovo sistema degli incarichi che nel ridisegnare gli incarichi gestionali e formativi ha, finalmente, istituito, dopo decenni di attesa, anche una carriera professionale tramite gli incarichi di “esperto” e di “specialista”, la nuova classificazione del personale rientra appieno negli obiettivi strategici contenuti nelle direttive del Comitato di Settore Regioni-Sanità all’ARAN per il rinnovo contrattuale, obiettivo che le parti negoziali hanno scelto di sviluppare in una specifica sede di partecipazione.

Ricordo che Il Comitato di Settore, tenendo conto che la nuova stagione contrattuale nell’intero comparto Sanità si viene a collocare in uno scenario profondamente modificato rispetto a quello che ha prodotto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2008-2009, ha emanato le linee di indirizzo alla contrattazione considerando alcuni elementi di contesto generale che si ritengono utili al fine di delineare un rinnovo contrattuale coerente con il consolidamento e lo sviluppo del modello organizzativo che il Legislatore ha inteso dare alla Pubblica Amministrazione.

Infatti le direttive del Comitato di Settore partivano dal presupposto che il rinnovo contrattuale in sanità che giunge dopo un blocco quasi decennale della contrattazione potesse divenire il più significativo e condiviso strumento funzionale all’attuazione del Patto per la salute e della conseguente valorizzazione del lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale.

Infatti dall’ultimo rinnovo contrattuale le profonde modifiche dell’impianto organizzatorio istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale hanno prodotto e producono sia un notevole impatto sull’organizzazione complessi va delle Aziende ma anche sulla stessa organizzazione del lavoro valorizzando ed esaltando lo stesso “status” delle professioni operanti nelle Aziende ed Enti Sanitari e ne consegue che lo stesso Contratto Collettivo Nazionale debba avere l’obiettivo di offrire loro risposte efficaci e coerenti.

Risposte sono quanto mai necessarie in quanto siamo in presenza di in un contesto normativo e contrattuale che presenta ormai disorganicità ed incoerenze a cui la contrattazione deve continuare a dare risposte organiche e funzionali in un assetto professionale e lavorativo nel quale sono intervenuti cambiamenti per effetto dell’evoluzione formativa ed ordinamentale ed anche scientifica e tecnologica che non ha pari in un altro comparto della Pubblica Amministrazione e dei servizi.

Di questa evoluzione l’aspetto più rilevante è dato dal nuovo assetto organizzatorio basato sull’equilibrio innovativo e discontinuo tra strutture e funzioni, laddove in parallelo alla rivisitazione della funzione ospedaliera per acuzie, articolata funzionalmente e strutturalmente per dipartimenti e nel modello organizzativo per intensità di cure e dove il rapporto tra ospedale e territorio si sta potenziando la funzione territoriale realizzando ospedali di comunità o reparti a bassa intensità di cura a gestione infermieristica, attuando, anche con il rinnovo degli specifici ACN della medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale e farmaceutica, il nuovo modello di cure primarie operante 24 ore al giorno e per 7 giorni alla settimana avendo come obiettivo qualificante la realizzazione, finalmente, dell’integrazione socio – sanitaria, tenendo conto che in varie Regioni si è, da tempo, avviato il sistema dell’infermiere di comunità di famiglia.

Per queste motivazioni diviene fondamentale che si individuino e si propongano proposte innovative nella classificazione del personale che, introducendo qualificanti elementi riformatori, favoriscano la motivazione del professionista e dell’operatore della salute al fine di apprezzare e valorizzare il più rilevante e strategico patrimonio delle aziende sanitarie costituito dalle risorse umane e professionali, il vero fattore rilevante e determinante per la funzionalità ma soprattutto il rilancio del sistema.

In questo scenario è quanto mai necessario rilanciare e potenziare la scelta strategica delle direttive del Comitato di Settore per far sì che i rinnovi contrattuali diventino funzionali e strumentali ai processi di riorganizzazione in atto nel S.S.N. in grado di incentivare la partecipazione, la condivisione, la compartecipazione e quindi il protagonismo soggettivo e propositivo dei professionisti della salute e l’insieme degli operatori.

Dai ruoli del Dpr 761/79 alle aree funzionali
Di questa nuova classificazione del personale è certamente la questione dell’istituzione delle aree funzionali o prestazionali che parte dal presupposto fondamentale che “la finalità del SSN, come definita dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè la tutela della salute come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia" fa sì che debba essere attuata non solo in un sistema sanitario in senso stretto, bensì dando corso ad un’articolata e complessa attività con più professionisti ed operatori per individuare e conseguentemente modificare quei fattori che influiscono negativamente sulla salute individuale e collettiva promuovendo al contempo quelli favorevoli”.

La strategia di promozione del ben-essere trova nel vigente “Patto per la Salute” una nuova centralità costituita dalla riaffermazione sostanziale dell’integrazione socio-sanitaria, perciò le direttive del Comitato di Settore consigliavano di istituire anche contrattualmente la specifica area delle professioni socio-sanitarie, già normata dall’articolo 5 della legge 3/18 che ha contestualizzato quanto già previsto dall’art.3 octies del D.lgs n.502/92, stabilendo che già quattro attuali profili ne facciano parte.

Questa giusta scelta del legislatore interpreta bene l’attuale quadro demografico ed epidemiologico che ha come prima conseguenza la riformulazione della desueta articolazione del personale nei quattro ruoli (sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo) prevista dall’art.1del DPR n.761 del 1979, pesante eredità nel SSN della precedente classificazione del personale del sistema mutualistico-ospedaliero, non più aderente a quarant’anni dalla realizzazione della Riforma Sanitaria con la legge n.833/78, all’evoluzione scientifica, tecnologica, normativa e formativa intervenuta nel periodo successivo producendo l’attuale sistema nel quale prevale la mission di salute più che di sanità in senso stretto.

Ne consegue che, opportunamente, l’art.12 del vigente CCNL mette al centro dell’ipotesi di lavoro della Commissione Paritetica al fine di adeguare l’articolazione dei professionisti e degli operatori del comparto sanità alla ricordata evoluzione la previsione di un’aggregazione dei profili esistenti nelle seguenti aree prestazionali:

  • Area sanitaria, comprendente le professioni sanitarie infermieristiche – ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e le arti sanitarie ausiliarie;
  • Area dell’integrazione sociosanitaria comprendente i profili di assistente sociale, di educatore professionale, di sociologo e di operatore socio-sanitario;
  • Area di amministrazione dei fattori produttivi comprendente il personale amministrativo, tecnico e professionale;
  • Area tecnico-ambientale comprendente i profili operanti in tale ambito nelle Agenzie regionali per l’Ambiente;
  • Area della Ricerca comprendente i nuovi profili di ricercatori negli IRCSS.

Si tratta di aggregazione nelle nuove aree per profili nella sua interezza non per parte delle sue competenze, per intenderci un infermiere, ad esempio sarà sempre collocato nell’area delle professioni sanitarie anche se opera nel suo territorio perché anche lì svolge la sua attività sanitaria.

La centralità strategica dell’area sanitaria
La previsione di tali aree prevede la finalizzazione dell’adeguamento dell’organizzazione del lavoro ai nuovi modelli organizzativi dei servizi; tuttavia è evidente che, senza nulla sminuire all’importanza delle altre aree funzionali, la verifica se si riesca ad interpretare nella forma e sostanza più adeguate alla sopracitata evoluzione non può che essere dato da come si delinea la questione dell’area sanitaria che costituisce per specificità, vocazione e missione l’essenza precipua del comparto sanità.

La nuova declinazione delle competenze dei professionisti dell’Area Sanitaria non può che riassumere quanto le leggi che costituiscono il complesso del loro processo di riforma ordinamentale e formativo hanno descritto con chiarezza e cioè che essi “svolgono con autonomia professionale, secondo la declinazione prevista dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 251/00, attività, individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici, ove esistenti, dirette:

  • alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva;
  • alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale;
  • alle procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale;
  • alle attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria”. 

A tali professionisti, come prevede e dispone il vigente CCNL, possono essere attribuiti incarichi di carattere gestionale e formativo nonché professionale prevedendo l’implementazione di ulteriori competenze avanzate e specialistiche; a tal proposito le direttive del Comitato di Settore prevedono che “Il Contratto Collettivo Nazionale descriverà analogamente a quanto già fatto per l’insieme dei profili, le declaratorie delle competenze proprie degli incarichi di “professionista specialista” e di “professionista esperto” delle professioni sanitarie infermieristica – ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione – nel rispetto di quanto previsto dal profilo professionale, dal percorso formati – vo e dal codice deontologico, salvaguardando le specifiche competenze professionali degli altri professionisti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge n. 42 del 1999.”

Si tratta di una rilevante questione da non sottovalutare in quanto uno degli argomenti più usati dai soliti noti contrari all’implementazione delle competenze era dato dalla presunzione che si sviluppasse tale implementazione in forma diversificata Regione per Regione e pertanto vi è la necessità, per ovvi motivi di omogeneizzazione, che, quantomeno a grandi linee come è per i decreti istitutivi dei profili, vengano delineati gli ambiti di competenza quantomeno per gli specialisti ma sarebbe opportuno e richiesto anche per gli esperti..

Del resto già due elaborati sono a disposizione per partire in tal senso: quanto ha prodotto in materia la Federazione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche che prevedono per la professione d’infermiere la seguente suddivisone nelle seguenti aree di specializzazione:

  1. Area Cure Primarie – Infermiere Comunità – Famiglia
  2. Area Intensiva e dell’Emergenza Urgenza
  3. Area Medica
  4. Area Chirurgica
  5. Area Neonatologica e Pediatrica
  6. Area Salute Mentale e Dipendenze

Mentre le aree di specializzazione per la professione di tecnico sanitario di radiologia medica, sulla base della specifica ipotesi di Accordo Stato Regioni, concordata tra le rappresentanze professionali di TSRM, medici radiologi e fisici sanitari potrebbero così essere aggregate:

  1. Area Diagnostica per Immagini
  2. Area Medicina Nucleare
  3. Area Radioterapia
  4. Area Fisica Sanitaria
  5. Area Veterinaria

La Commissione analogamente opererà per le altre professioni sanitarie e sociosanitarie.

Sarebbe quanto mai opportuno che la Commissione ipotizzi anche una più adeguata formulazione delle competenze degli incarichi per la funzione organizzativa prevedendo l’obbligo di partecipare direttamente, in collaborazione con i dirigenti sanitari sovraordinati o di riferimento, alle attività per:

  1. valutare l’evolversi dei bisogni di assistenza della comunità e i fattori socio-culturali che li influenzano;
  2. collaborare alla negoziazione con gli organismi preposti del budget necessario per il perseguimento degli obiettivi strategici;
  3. definire gli standard e indicatori assistenziali, organizzativi e professionali utili per la programmazione e valutazione dei servizi;
  4. progettare ed implementare i modelli assistenziali e organizzativi innovativi, valutandone l’impatto nell’operatività dell’assistenza;
  5. valutare i fabbisogni di personale, partecipando alla negoziazione ed assegnazione delle risorse necessarie in relazione agli standard di competenza professionale e a quelli assistenziali e organizzativi delle specifiche aree di competenza;
  6. presidiare e vigilare sul rispetto dei criteri giuridici, contrattuali, gestionali che regolamentano il funzionamento efficace, efficiente e appropriato dei servizi sanitari e sociosanitari;
  7. presidiare e vigilare sui processi di monitoraggio e segnalazione di rischi ed eventi avversi e individuare, in collaborazione con altri livelli di responsabilità, strategie di prevenzione e correttivi;
  8. concordare con altri livelli gestionali strategie per affrontare problematiche e situazioni gestionali complesse;
  9. supervisionare sistemi di valutazione della qualità dei servizi assistenziali e delle competenze professionali;
  10. impostare strategie di soluzione di problemi e supportare la loro messa in atto per migliorare esiti assistenziali e qualità del lavoro nelle varie aree sanitarie e sociosanitarie di riferimento;
  11. gestire gruppi di lavoro e adottare strategie per favorire l’integrazione multi professionale e organizzativa;
  12. interagire proattivamente ed efficacemente con i colleghi e con i membri dello staff multi professionale;
  13. promuovere lo sviluppo di sistemi informativi innovativi anche adottando nuove tecnologie;
  14. promuovere lo sviluppo dell’assistenza, dell’organizzazione sanitaria e sociosanitaria e delle relative competenze professionali;
  15. contribuire alla definizione di un piano sistematico di miglioramento continuo della qualità.

In ambito di organizzazione l’esercizio di tale funzione comporta:

  1. la presa di decisioni necessarie per affrontare problemi nel governo dei processi assistenziali, organizzativi, formativi e di ricerca connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria;
  2. la promozione del rispetto dei diritti e delle diversità, anche di genere, degli individui;
  3. l’analisi critica degli aspetti etici correlati all’organizzazione dell’assistenza e dei servizi;
  4. il riconoscimento dei limiti delle proprie competenze e l’assunzione della responsabilità del proprio sviluppo professionale.

In ambito di formazione l’esercizio di tale funzione comporta:

  1. la progettazione di percorsi formativi di base, post-base e continua pertinenti ai bisogni dei destinatari e alle necessità di sviluppo dell’assistenza e dei servizi;
  2. la supervisione della realizzazione dei percorsi di tirocinio previsti nei vari livelli formativi e del relativo tutorato;
  3. la progettazione, la realizzazione e valutazione di eventi e interventi formativi;
  4. l’attività di docenza nella formazione di base, post base e continua;
  5. la valutazione dell’efficacia e dell’impatto della formazione sui servizi.

In ambito di ricerca l’esercizio di tale funzione comporta:

  1. l’identificazione di specifici problemi e aree di ricerca in ambito clinico, organizzativo e formativo;
  2. la conduzione o la collaborazione a ricerche nel campo dell’assistenza, dell’organizzazione e della formazione;
  3. la diffusione dei risultati delle ricerche e la verifica dell’utilizzo nell’assistenza, nell’organizzazione e nella formazione.

La metologia di lavoro della commissione paritetica
La Commissione Paritetica, tenuto conto della complessità dell’innovazione nell’ordinamento professionale sviluppatasi nel lungo periodo di sospensione della contrattazione collettiva nazionale, è opportuno che preveda una attenta fase istruttoria, che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sugli attuali sistemi di classificazione professionale, nonché di verificare le possibilità di una loro evoluzione e convergenza in linea con le finalità indicate dalle direttive del Comitato di Settore descritte in precedenza nella prospettiva di pervenire a modelli maggiormente idonei a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei processi di innovazione dell’organizzazione del lavoro in sanità.

Per realizzare questa fase istruttoria, in coerenza con le finalità indicate, la Commissione paritetica, dovrebbe preliminarmente dar vita alle seguenti fasi:

  • analisi delle caratteristiche degli attuali sistemi di classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri sistemi sanitari pubblici e privati dei Paesi europei;
  • valutazione di efficacia ed appropriatezza di tali sistemi con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle Aziende ed Enti sanitari, nell’ottica di bilanciare l’esigenza di convergenza con quella di valorizzare le specificità di ciascuna di esse;
  • verifica delle declaratorie di area o categoria, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalla evoluzione scientifica, tecnologica, formativa ed ordinamentale e dal processo di aziendalizzazione nonché dalle scelte strategiche del Patto per la Salute tra Stato e Regioni e conseguente verifica dei contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi, ed implementando le competenze in via prioritaria e preferenziale attraverso il sistema degli incarichi professionali, organizzativi, didattici e di ricerca;
  • verifica della possibilità di innovare i contenuti professionali o di individuare nuovi profili professionali al fine di favorire con maggiori efficacia ed efficienza i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;
  • verifica della possibilità di definire ulteriori opportunità di progressione economica;
  • revisione dei criteri di progressione economica del personale all’interno delle aree o categorie, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata;
  • verifica della possibilità di operare una revisione degli schemi di remunerazione correlati alle posizioni di lavoro;
  • analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’intervento sanitario e sociosanitario;
  • analisi e valorizzazione delle specificità professionali. 

E’ un compito elevato e complesso ma è la strada da percorre per provare a realizzare un ordinamento del personale finalmente adeguato all’evoluzione ed alle prospettive dell’organizzazione del lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale a quarant’anni dalla sua istituzione.

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