Le competenze avanzate e specialistiche


Una storia infinita
Una carriera professionale al pari di quella gestionale è ora possibile per la professione infermieristica: è un obiettivo che viene da lontano e che ha percorso oltre trent’anni per arrivare non dico al traguardo ma alla reale possibilità che si inizi ad attuarlo.

Addirittura questo era già possibile nei contratti di lavoro degli ospedalieri prima dell’attuazione della legge di riforma sanitaria e del nuovo contratto del personale del SSN che partiva dalla scelta sindacale errata e da tempo rinnegata dell’infermiere unico e polivalente, scelta scellerata e subalterna che negava la complessità e la ricchezza professionale dell’infermieristica e presupponeva che un infermiere potesse indistintamente essere spostato indistintamente da un reparto all’altro…

Archiviata questa scelta errata da parte del sindacato, allorché mi trovai a ricoprire il ruolo di dirigente sindacale a livello nazionale nelle trattative per il rinnovo del contratto del personale del Comparto Sanità, allora si svolgevano direttamente al Ministero della Funzione Pubblica, nel 1988 essendo, anche allora, istituita una Commissione paritetica per la revisione dei profili professionali, riuscii a far presentare una proposta che prevedeva l’articolazione del profilo professionale in due posizioni una di base e la seconda di specialista (vedi: Evoluzione della Professione Infermieristica Franco Angeli Editore pag. 140/151).

Purtroppo per una serie di motivazioni tale proposta non fu realizzata… si arrivò, quindi, al varo del decreto istitutivo del profilo professionale di infermiere in attuazione del terzo comma dell’art.6 del D.lgs 502/92 il quale, come è noto, prevedeva che si sarebbe dovuto prevedere l’emanazione di ulteriori atti ministeriali che normassero la formazione complementare post diploma nelle aree… ed, inoltre, si sarebbe potuto individuare ulteriori aree; anche questo adempimento legislativo rimase lettera morte, purtroppo.

Cambiato ruolo da dirigente sindacale a Consigliere sulle professioni sanitarie di vari Governi e Gruppi Parlamentari e successivamente da dirigente presso la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute l’attenzione prevalente era tesa a dar attuazione ad altri fondamentali della riforma delle professioni infermieristiche dall’autonomia all’abolizione del mansionario e la messa in sicurezza delle competenze dinamiche (contenuti del dm del profilo, del codice deontologico e della formazione di base e post base) dirigenza, laurea magistrale, servizi infermieristici aziendali…

Verso la Legge 43/06
Nel momento di dar vita al testo unificato che poi sarebbe divenuta la legge 43/06 proposi e fu accettato di articolare “per legge” la carriera dell’infermiere e delle altre professioni sanitarie interessate e fu varato l’articolo 6 che prevede l’evoluzione in professionista il cui requisito è la laurea, il professionista specialista il cui requisito ulteriore è il possesso del master specialistico, il professionista coordinatore il cui ulteriore requisito è il master in funzioni di coordinamento ed infine il professionista dirigente il cui ulteriore requisito è il possesso della laurea magistrale. Fatta la legge iniziò il periglioso cammino della sua attuazione.

Se riuscii a far varare i provvedimenti attuativi per il conferimento dell’incarico di coordinamento e per il regolamento concorsuale per l’assunzione di dirigente delle professioni sanitarie, differente fu la vicenda dell’attuazione del professionista specialista il cui percorso di attuazione divenne, invece una lunga marcia su terreni pieni di ostacoli… ancora non tutti rimossi.

Rappresentando l’allora Sottosegretario alla Salute Patta nel Comitato Settore Regioni-Sanità nel 2006 nell’emanare le direttive all’ARAN per il rinnovo del contratto del personale del SSN riuscii a far inserire che si sarebbe dovuto dar attuazione a quanto previsto dall’articolo 6 della legge 43/05 in materia di professionista specialista, purtroppo la conseguente intesa contrattuale rimandò la sua attuazione al successivo rinnovo contrattuale che, come è noto, sta avvenendo in questi anni, cioè anni ed anni dopo… forse troppi.

Nel frattempo nel 2014, per affrontare le questioni derivanti dal mutato quadro demografico ed epidemiologico, cioè dalla prevalenza di persone ultrasessantenni con pluripatologie croniche nonché dal previsto ridimensionamento della presenza attiva dei medici nel SSN, le Regioni anche dopo il positivo avvio in Toscana della sperimentazione del metodo del “see and treat” nei Dipartimenti di Emergenza, chiesero al Ministero della Salute di dar corso ad un tavolo tecnico per progettare l’implementazione delle competenze avanzate e specialistiche ad iniziare dagli infermieri ed a seguire alle altre professioni sanitarie.

Coordinai per la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute i lavori di quel Tavolo tecnico che produsse una proposta di Accordo Stato-Regioni che, nonostante fosse condivisa dalle Regioni e che per superare le obiezioni del MEF fu necessario formalizzare il percorso con una norma in legge di stabilità, il mitico comma 566, contro la sua approvazione fu scatenata una guerra mediatica dai soliti noti, gli stessi che nel 94 tuonarono contro il varo del decreto sul profilo professionale dell’infermiere, che in paragone la guerra arabo-istraeliana sembrava una scaramuccia tra bande giovanili… purtroppo al contrario del 94 mancò lo stesso coraggio politico…

Sembrava una battaglia ormai persa quando approfittando della delega a rappresentare la parte politica del Ministero della Salute attribuitami dall’allora Sottosegretario di Stato Vito De Filippo all’interno del Comitato di Settore Regioni Sanità per l’emanazione delle direttive all’ARAN partendo dalla constatazione che già in alcune regioni erano state attivate forme di competenze avanzate per il personale infermieristico e che vi era la necessità di dar attuazione al professionista specialista previsto dall’art.6 della legge 43/6, proposi e fu accettato che era necessario inquadrare economicamente e normativamente che svolgeva o svolgerà competenze avanzate sulla base di formazione regionale post laurea e chi avrebbe svolto competenze specialistiche a seguito del relativo master specialistico e quindi è stata emanata all’ARAN la direttiva di prevedere nel nuovo sistema degli incarichi l’istituzione del professionista esperto e del professionista specialista… direttiva recepita appieno.

Con una mossa del cavallo veniva, quindi, fatto scacco al re e senza contraccolpi la questione della realizzazione delle implementazione delle competenze avanzate e specialistiche infermieristiche superava tutti i veri e presunti cavalli di frisia frapposti e finalmente divenendo norma contrattuale certa e spendibile, quindi una realtà vera tutta non solo da attuare ma da sviluppare nella forma più estensiva possibile.

Ad onor del vero la motivazione più profonda per la quale chiesi ed ottenni all’ARAN di poter svolgere attività di consulenza gratuita per la contrattazione nel comparto sanità è stata ed è quella di poter contribuire in prima persona, vigilando ed operando perché si realizzasse, alla costruzione finalmente di una carriera anche professionale per gli infermieri come per le altre professioni sanitarie, tecniche della riabilitazione nonché della professione di ostetrica: obiettivo raggiunto dopo trent’anni di averlo perseguito.

Certamente è seriamente preoccupante considerare che una questione come quella delle competenze avanzate e specialistiche necessaria ed utile per il SSN ad iniziare dai cittadini utenti che di queste prestazioni ne hanno quanto mai bisogno per soddisfare il loro diritto alla salute e per seguire alla valorizzazione dei professionisti interessati ma anche degli stessi medici che possono utilizzare meglio il loro tempo clinico abbia avuto bisogno di un trentennio per avviarsi a soluzione trovano ostacoli enormi dai soliti noti: purtroppo in questo Paese mi pare che compiere un atto normale diventa un atto rivoluzionario se non eversivo!

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
L’ipotesi di intesa del relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2016/2018 ha infatti dato vita all’attuazione della carriera professionale per gli infermieri in parallelo ed in pari dignità con quella gestionale, organizzativa e didattica recependo le direttive in tal senso dell’Atto di indirizzo rivolte all’ARAN per questo rinnovo contrattuale da parte del Comitato di Settore Regioni Sanità.

Vi è, infatti piena corrispondenza tra quanto contenuto nelle direttive del Comitato di Settore e quanto previsto nell’ipotesi di intesa del 23 febbraio dando vita alla più rilevante novità costituita dalla profonda e discontinua rivisitazione del sistema degli incarichi in forma originale rispetto agli altri comparti pubblici.

Per la parte pubblica il sistema rinnovato ed esteso alla carriera professionale costituiva e costituisce la prioritaria idea forza che coniuga la complessità specifica dell’organizzazione del lavoro in sanità soprattutto in relazione agli obiettivi strategici previsti dal vigente Patto per la Salute tra Stato e Regioni, cogliendo le esigenze di nuovi bisogni di salute derivanti dal mutato quadro demografico ed epidemiologico del Paese con la potenzialità, in gran parte non appieno utilizzata, delle professioni infermieristiche che per effetto della loro riforma professionale in virtù delle leggi 42/99, 251/00, 43/06 e 3/18 hanno avuto riconosciuto una esaltante e dirompente evoluzione formativa ed ordinamentale che non ha pari in altre realtà professionali.

Il contratto, quindi, interpretando questa esigenza strategica oltre a ridisegnare le tipologie di incarichi organizzativi sia gestionali che didattici introduce, per la prima volta nella storia dei contratti del personale del SSN la carriera di tipo professionale che esalta e valorizza la potenziale capacita di implementare e specializzare le competenze professionali in relazione e per il soddisfacimento degli obiettivi e bisogni di salute individuali e collettivi.

Con un colpevole ritardo, ma non è mai troppo tardi, si dà vita, quindi anche una carriera professionale, insieme alla preesistente gestionale ed organizzativa, raggiungendo un obiettivo indicato addirittura, per le professioni infermieristiche da specifiche raccomandazioni del Consiglio d’Europa nel 1983, contenuto in tutti i decreti istitutivi ex art.6, comma 3, del D.lgs 502/92 dei 22 profili professionali, nell’art. 6 della legge 43/06, sino alle richieste in materia delle Regioni, il tutto inattuato sinora.

Il contratto, quindi, ripudia il principio errato dell’infermiere unico e polivalente e ne riconosce nell’agire e nel sapere professionali, al contrario riconosce solennemente la sua complessità di competenze che attraverso un percorso, concertato, concordato e condiviso, può implementarsi e specializzarsi, finalmente con norme contrattuali la ricchezza potenziale delle scienze infermieristiche può divenire spendibile appieno.

Pertanto l’ipotesi di pre-intesa contrattuale, sviluppando le indicazioni dell’Atto di indirizzo in materia, ridisegna per tutto il personale appartenente alla categoria D, cioè quella che ha per requisito di accesso il possesso del diploma di laurea, che, in questo comparto è la componente maggioritaria, il sistema degli incarichi prevedendo all’art.14:

  1. Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione:
    • Incarico di organizzazione;
    • Incarico professionale.
      Gli specifici contenuti e requisiti dei suddetti incarichi in relazione ai diversi ruoli di appartenenza sono quelli descritti negli articoli seguenti.
  2. Gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza.
  3. Le Aziende o Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in conformità a quanto previsto nel presente CCNL.

Si tratta di due tipologie di incarichi per due diverse, ma di pari dignità, carriere, una gestionale ed una professionale, come del resto il Comitato di Settore ha previsto anche per il personale della dirigenza medica e sanitaria: una giusta intuizione rispondente alla specifica complessità delle professioni e del personale laureato del SSN ed alla missione di “produttori di salute”.

Per quanto attiene ai laureati delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica ed ai laureati in servizio sociale si ridisegna l’incarico di organizzazione in una modalità che ne apprezzi il ruolo nel nuovo processo di aziendalizzazione sia in ambito territoriale che ospedaliera in grado di gestire l’aumento della complessità gestionale dipartimentale prevedendo che:

  1. Per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior gli incarichi di funzione sono declinati secondo i criteri e i requisiti definiti nei commi seguenti.
  2. L’incarico di organizzazione comporta l’assunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria.
  3. L’incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda ente.
  4. La funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43 del 2006 è confermata e valorizzata all’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione, anche in relazione all’evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all’esperienza e professionalità acquisite.
    Per l’esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006. Il requisito richiesto per il conferimento degli ulteriori incarichi di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nella categoria D. La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell’affidamento degli incarichi di maggiore complessità.

Ne consegue che costituisca la centralità del rinnovo contrattuale e la stessa idea forza strategica l’inquadramento economico e normativo di chi svolge o svolgerà le ulteriori competenze avanzate e specialistiche delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione.

Una scelta oltre il previsto
Si concretizza, quindi, con forza la scelta adottata dal Comitato di Settore Regioni-Sanità di affrontare con la via contrattuale, che è poi quella naturale e che non si è potuta intraprendere prima per la nota vigenza del blocco contrattuale, la questione aperta di come “inquadrare economicamente e normativamente le ulteriori competenze avanzate e specialistiche delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione” già attivate nelle Regioni nelle quali il sistema sanitario è più avanzato e per le quali vi è la necessità che abbiano una omogenea ed uniforme dimensione nazionale di sistemazione delle loro nuove competenze, da descrivere come un allegato al contratto anche per incentivare le altre Regioni ad adottarle.

Questa scelta va oltre quanto era previsto nell’ipotesi di Accordo Stato-Regioni sulle competenze avanzate e specialistiche degli infermieri, che, comunque, anche fosse o venisse approvato, sarebbe solo un atto propedeutico a questa scelta contrattuale in quanto la direttiva ed il contratto lo supera nella sostanza e nella forma in quanto quell’ipotesi di accordo avrebbe risolto solo le competenze avanzate e rimandato ad un successivo accordo Stato-Regioni la definizione delle competenze specialistiche.

Quindi con il via libera del Governo Nazionale a questo Atto di indirizzo ed al conseguente CCNL si chiude e si supera, anche e soprattutto, la vicenda del comma 566 della legge 190/14, anzi proprio l’esistenza di questo mitico comma ha permesso che ciò avvenisse: per la professione infermieristica è un evento storico come e soprattutto per i cittadini utenti che finalmente possono ricevere prestazioni da professionisti con ulteriori e più avanzate e specialistiche competenze con maggiore efficacia ed efficienza del SSN, in tutte le Regioni.

Questa decisione è ormai realtà effettuale e soprattutto non è stata per nulla osservata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che anzi ha contribuito al suo miglioramento e consente attraverso la sede naturale che, ripeto e confermo è il rinnovo contrattuale, di passare direttamente e senza alcun altro momento propedeutico, alla fase attuativa delle competenze avanzate e specialistiche degli infermieri e delle altre professioni sanitarie.

La legge di stabilità 2015
Riaffermo che proprio perché nella legge di stabilità del 2015, fu introdotto il mitico comma 566 con tale norma primaria il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha eccepito sulla scelta adottata dal Comitato di Settore Regioni-Sanità di dar corso attraverso la via contrattuale, all’attuazione di come “inquadrare economicamente e normativamente le ulteriori competenze avanzate e specialistiche delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione” attivate nelle Regioni nelle quali il sistema sanitario è più avanzato dando loro una sistemazione omogenea ed uniforme a livello nazionale di sistemazione delle loro nuove competenze, che saranno declinate in un allegato al contratto, con i lavori della prevista Commissione Paritetica, permettendo così alle altre Regioni di attivarle, in un quadro di certezze ed uniformità.

Per questo nell’Atto di indirizzo si è proposto uno specifico capitolo ”Incarichi“ che recita così:

Il Comitato di Settore Sanità coerentemente con quanto aveva indicato nella precedente tornata contrattuale, sottolinea l’importanza dell’articolo 6 della Legge n. 43/06 che prevede la funzione di “professionista specialista” nonché quanto contenuto nei decreti istitutivi dei profili professionali ex III comma dell’art.6 del D.lgs n. 502/92 che prevedono l’istituzione di aree di formazione complementare post diploma.

Tale percorso virtuoso, già avviato in alcune Regioni, deve essere previsto e disciplinato all’interno del CCNL, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento vigente.

Il Contratto Collettivo Nazionale deve prevedere una configurazione di incarichi di lavoro, all’interno della classificazione per categorie vigenti, con riferimento alla categoria D e categoria D livello economico DS, che risponda positivamente alle modifiche di legge richiamate.

Trattandosi di tipologia di incarichi essi assumono le tipiche caratteristiche ovvero la durata temporanea, la procedura per l’assegnazione, la valutazione, la revoca o il rinnovo.

Il Contratto Collettivo Nazionale descriverà analogamente a quanto già fatto per l’insieme dei profili, le declaratorie delle competenze proprie degli incarichi di “professionista specialista” e di “professionista esperto” delle professioni sanitarie infermieristica – ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione – nel rispetto di quanto previsto dal profilo professionale, dal percorso formativo e dal codice deontologico, salvaguardando le specifiche competenze professionali degli altri professionisti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge n. 42 del 1999.

In tale logica e per tale scopo va precisato che:

il Contratto Collettivo Nazionale, al fine di cogliere le innovazioni e trasformazioni intervenute nell’ultimo decennio, dovrà rivisitare le declaratorie dei profili afferenti alla categoria D e alla categoria D – livello economico DS, alla luce dell’innovato sistema di incarichi prevedendo contestualmente apposite procedure per assegnazioni, valutazione, revoca e rinnovo di detti incarichi;

  • la posizione di “professionista specialista” è attribuita al professionista laureato delle citate professioni sanitarie in possesso del master di primo livello di cui all’art. 6 della Legge n.43/06;
  • la posizione di “professionista esperto è attribuita al professionista che ha acquisito competenze avanzate, tramite percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l’esercizio di attività professionali, anche in virtù di protocolli concordati tra le rappresentanze delle professioni interessate, di quelle mediche e dell’area sanitaria più in generale.

Al riguardo il Comitato di Settore ricorda che è compito dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo del 2016 – nell’ambito del quale è presente anche il Ministero della salute – la definizione di quali master specialistici possano rispondere agli effettivi bisogni del SSN.

Va ribadito, infine, che in ogni caso tutte le competenze professionali vanno esercitate nel rispetto dei profili, delle declaratorie, dei codici deontologici e della formazione acquisita, fatte salve le competenze previste per gli altri professionisti, sino ad escludere, quelle improprie delle singole figure e profili professionali, con particolare riferimento a quelle domestico- alberghiere ovvero quelle di pertinenza di altre professioni e per esse previste.

Il contratto collettivo nazionale dovrà in definitiva procedere ad una revisione complessiva degli incarichi da realizzarsi, nell’ambito delle disponibilità delle risorse del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica, attraverso la graduazione degli stessi, tenendo conto, per quanto concerne il predetto personale sanitario, anche di quelli di nuova istituzione, e dando espressa indicazione che il conferimento dei predetti incarichi deve comunque avvenire nei limiti delle risorse disponibili allo scopo nel predetto fondo e secondo criteri di selettività.

Questo capitolo interpreta ed attua in forma certa ed estensiva le procedure attuative previste dalle bozze di Atto Stato-Regioni per l’implementazione delle competenze della professione infermieristica e di quella di tecnico sanitario di radiologia medica nonché dallo stesso comma 566 della legge 190/2015.

Mi preme sottolineare, inoltre, il forte richiamo per il quale si dispone che le attuali e le nuove competenze non debbano prevedere la cosiddetta “deprofessionalizzazione” o demansionamento che dirsi si voglia, anzi debbano essere escluse soprattutto quelle di natura “domestico alberghiere”, proprie, invece di altro profilo.

Si è, quindi, ormai nella fase attuativa del processo di implementazione delle competenze avanzate delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché dell’istituzione del professionista specialista previsto dall’articolo 6 della legge 43/06, attraverso il rinnovo contrattuale.

Certamente la norma contrattuale può contenere dei limiti ma è pur vero che finalmente esiste e va attuata, perfezionata, implementata ed estesa: esiste e quindi da lì si inizia e solo per questo è un fatto storico, ricordando di nuovo che contro la realizzazione delle competenze avanzate e specialistiche si è dato vita ad una offensiva che non ha avuto eguali nelle storia dei rapporti interprofessionali ed aver avviato, senza contraccolpi, sinora, il percorso per attuarle non si può che considerarlo un evento positivo ed innovatore.

Prima a livello nazionale c’era il nulla, adesso c’è una norma contrattuale, scritta su precise e condivise direttive di Stato e Regioni, che deve essere intesa come il pieno riconoscimento di un processo di valorizzazione e di implementazione delle competenze professionali che già esistendo in alcune Regioni ora va esteso e generalizzato nelle altre Regioni interpretando e offrendo soluzioni alle nuove esigenze che provengono dalla evoluzione dell’organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario, dal mutato quadro epidemiologico e demografico del Paese.

La successiva fase di sviluppo della norma contrattuale è affidata alla prevista Commissione Paritetica che dovrà arricchirne la potenzialità e parimenti il confronto attuativo con le Regioni e le Aziende sanitarie dovrà porre come centrale ed indispensabile la necessità inderogabile che sia necessario investire risorse fresche sull’implementazione delle competenze per attuare realmente questa scelta strategica, derivante anche dalle indicazioni e scelte del Patto per la Salute tra Stato e Regioni al fine di offrire adeguate risposte alle nuove domande di salute, qualificando e rendendola realmente più produttiva la spesa sanitaria e sociosanitaria.

Una carriera dopo oltre trent’anni, perché?
Se ci sono voluti oltre trent’anni per dar corso alla carriera professionale, parallela e di pari dignità a quella gestionale, per queste professioni ci sarà pur una motivazione: è evidente che il riconoscimento di questa crescita professionale è stato vissuto da chi era ed è contrario più pericoloso dell’aver portato la formazione degli infermieri e delle altre professioni all’università, dal aver abolito l’ausiliarietà, dall’aver realizzato la specifica dirigenza… e sottovalutare il risultato è certamente miopia politica, sindacale e professionale.

Certamente c’è un limite, la cui critica condivido, nella sola la garanzia della durata decennale dell’incarico, anche se mitigata dal fatto che l’averlo svolto positivamente costituirà motivo rilevante per la sua riconferma nel successivo bando per il rinnovo dello stesso, ma da qui al 2029/2030… si potrà operare nei successivi rinnovi contrattuali o nelle scelte normative per un miglioramento di questa norma offrendo maggiori certezze per chi investe nella propria crescita professionale allontanando l’ipotesi di revoca senza giusta causa.

Non mi pare un risultato deludente tutt’altro, ora sarà compito degli attori contrattuali, a livello nazionale, regionale ed aziendale concretizzarlo nella modalità più estensiva possibile dando corpo reale al processo di valorizzazione della professione infermieristica e di tutte le professioni sanitarie che proseguendo da qui e da qui continuerà per altri capitoli sempre più avanzati.

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