Quello che ci aspettiamo dal rinnovo del contratto della sanità


Si è avviata la trattativa presso l’Aran per il rinnovo del contratto del personale dipendente del SSN, dirigenza medica e sanitaria compresa, dopo oltre otto anni di moratoria contrattuale.
Le attese sono tante: il SSN è notevolmente mutato e in maniera turbinosa dall’ultimo rinnovo contrattuale: ospedali a intensità di cura, ospedali di comunità e reparti a gestione infermieristica, implementazione delle competenze infermieristiche, infermiere di famiglia, cure primarie territoriali 7 giorni alla settimana per 24 ore, integrazione sociosanitaria reale, aziendalizzazione sempre più estesa. Sono eventi otto anni fa impensabili e ora realtà in progress.
A questa nuova dimensione operativa il contratto dovrà dare risposte normative ed economiche adeguate, ricordando che la caratteristica principale del CCNL del personale dei livelli del SSN è la presenza numericamente maggioritaria ed emergente nella funzione dei laureati sanitari delle 22 professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica che sono state e sono oggetto e soggetto di una profonda innovazione formativa, normativa ed ordinamentale che non ha eguali in altri comparti lavorativi pubblici e privati. Di questa maggioranza numerica gli infermieri costituiscono la maggioranza nella maggioranza.

Conseguenza primaria di questa innovazione è l’evoluzione dinamica dell’organizzazione del lavoro in sanità con l’implementazione di competenze e di responsabilità professionali, coerente e funzionale all’evoluzione scientifica, tecnologica in sanità e al diverso quadro demografico ed epidemiologico sempre più caratterizzato dall’aumento della popolazione ultrasessantenne, della non autosufficienza e delle malattie croniche e invalidanti.

Per dare una risposta contrattuale a questa evoluzione dell’organizzazione del lavoro appare opportuno prefigurare ed attuare un sistema degli incarichi sia organizzativi e formativi ma, questa è l’innovazione profonda e discontinua, anche professionali che dia risposte normative ed economiche in grado di traducano contrattualmente la scelta strategica in essere e in divenire.

Si tratta non solo di riprendere e attuare l’impegno assunto nel precedente CCNL di dar corso in questo rinnovo di quanto sancito dall’articolo 6 della Legge n. 43/2006 che prevede la funzione di “professionista specialista” e di quanto contenuto nei decreti istitutivi dei profili professionali ex comma 3 dell’art.6 del D.lgs n. 502/92 che prevedono l’istituzione di aree di formazione complementare post diploma (con un iter attuativo che si inizia oggi e ha quindi bisogno di ulteriori atti normativi e formativi) ma anche e da subito, di dare risposta al percorso virtuoso, già avviato in alcune Regioni e in continua estensione, di implementazione di competenze professionali sulla base di percorsi formativi “in house” e di protocolli concordati e condivisi, permettendo l’estensione del fenomeno a tutte le Regioni.

E’ necessario, quindi, prevedere contrattualmente la configurazione di incarichi di implementazione professionale (professionista esperto) e di specializzazione professionale (professionista specialista) all’interno di un contenitore unitario dei profili sanitari della categoria D e categoria D livello economico DS, che interpreti e attui questa esigenza di organizzazione del lavoro sanitario.

L’innovazione ordinamentale in corso negli ospedali, nei distretti sociosanitari, nei dipartimenti di prevenzione come nelle ARPA avviata anche dal vigente Patto per la Salute e dalle conseguenti scelte programmatorie delle Regioni rende necessaria una diversa, più dinamica e funzionale sistematizzazione delle funzioni organizzative e formative, ricordando l’attività didattica in convezione con le università del SSN e cioè gli attuali incarichi di coordinamento e delle posizioni organizzative.

Poiché si tratta di una tipologia di incarichi sia professionali che organizzativi e formativi, vanno meglio declinate le caratteristiche tipiche, ovvero la durata temporanea, la procedura per l’assegnazione, la valutazione, la revoca o il rinnovo, apprezzando e valorizzando più il concetto di rinnovo e concentrando la revoca su situazioni oggettive del venir meno della funzione o di una valutazione negativa dell’attività svolta.
Siamo quindi in presenza di una necessità strategica di rielaborare il sistema degli incarichi per meglio valorizzare la professione infermieristica. In questo senso va prefigurata con maggiore precisione una carriera parallela negli incarichi gestionali, professionali e formativi e si spera anche di ricerca. Come previsto del resto nella direttiva per il contratto della dirigenza medica e sanitaria per i profili dei medici e degli altri dirigenti sanitari, permettendo di raggiungere l’obiettivo in base al quale sia prevista per un infermiere una sua progressione di carriera non solo organizzativa, ma anche professionale, cosa che finora non si è mai realizzata. A oggi un infermiere viene assunto come infermiere e in questo modo finisce la sua carriera professionale a meno di non diventare coordinatore o dirigente.

La direttiva del Comitato di settore all’ARAN per il rinnovo contrattuale parte dalle leggi e normative esistenti e dà una spinta propulsiva per affermare e concretizzare la richiesta di prevedere una nuova laurea magistrale di scienze infermieristiche a indirizzo clinico, con la sua conseguente traduzione contrattuale.

Siamo di fronte alla possibilità di valorizzare la professione infermieristica avvalendosi nella forma più estensiva possibile delle norme nazionali – e cioè la formazione complementare prevista dal decreto istitutivo del profilo e la istituzione del professionista specialista di cui all’articolo 6 della legge 43/06 – e regionali, che hanno già previsto e realizzato da anni l’implementazione di competenze per la professione infermieristica che anche la magistratura penale e amministrativa ha sempre giudicato legittime a seguito dei ricorsi di altre professioni.

Partendo da queste norme nazionali il contratto può dare un risposta normativa ed economica prevedendo i due nuovi e originali incarichi di alta professionalità, indicati dalla direttiva del Comitato di Settore: il professionista esperto che ha acquisito ulteriori competenze avanzate sulla base di scelte programmatorie regionali e il professionista specialista, al quale oggi, a normativa vigente, si accede con il requisito del master specialistico, requisito che potrà e dovrà evolversi nella laurea specialistica a indirizzo clinico.

Ci auguriamo, come indica la direttiva, che Il contratto aggiorni le declaratorie dei profili nella categoria D all’evoluzione realizzata in questi ultimi anni, ma soprattutto descriva la declaratoria delle sei aree specialistiche individuate per la professione infermieristica partendo proprio dal contributo elaborato in materia dalla Federazione IPASVI.

Se è compito del contratto la definizione delle declaratorie è ovviamente, a legislazione vigente, compito del Miur d’intesa con il ministero della Salute su proposta dell’Osservatorio delle professioni sanitarie, dove la professione infermieristica è rappresentata dagli esperti designati dalla Federazione IPASVI, stilare gli ordinamenti didattici dei master utili per le sei aree specialistiche infermieristiche.

Appare quindi centrale nel rinnovo contrattuale l’inquadramento economico e normativo di chi svolge o svolgerà le ulteriori competenze avanzate e specialistiche delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione.

Risalta, infatti, la scelta adottata dal Comitato di settore Regioni-Sanità di affrontare attraverso la via contrattuale, che non si è potuta intraprendere prima per la ricordata vigenza del blocco contrattuale, la questione aperta di come “inquadrare economicamente e normativamente le ulteriori competenze avanzate e specialistiche delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione” già attivate nelle Regioni nelle quali il sistema sanitario è più avanzato e per le quali vi è la necessità che abbiano una omogenea e uniforme dimensione nazionale da descrivere come allegato al contratto anche per incentivare le altre Regioni ad adottarle.

Questa scelta va oltre il destino, per la quale comunque la Federazione Ipasvi è impegnata per una conclusione positiva, dell’ipotesi di Accordo Stato-Regioni sulle competenze avanzate e specialistiche degli infermieri e delle altre professioni sanitarie, che, comunque, anche fosse o venisse approvato, sarebbe solo un atto propedeutico all’evoluzione contrattuale.

Anzi la direttiva lo supera sostanzialmente e formalmente in quanto quell’ipotesi di accordo avrebbe risolto solo le competenze avanzate e rimandato a un successivo accordo Stato- Regioni la definizione delle competenze specialistiche.

Una scelta non contraddetta dalle osservazioni del ministero dell’Economia e delle Finanze, che anzi ha contribuito al suo miglioramento e consente attraverso la sede naturale del rinnovo contrattuale, di passare direttamente e senza alcun altro momento propedeutico, alla fase attuativa delle competenze avanzate e specialistiche degli infermieri e delle altre professioni sanitarie.

Ci auguriamo infine, anche una corretta attuazione di quanto previsto nella direttiva del Comitato di Settore allorché dispone che le attuali e le nuove competenze non debbano prevedere la cosiddetta “deprofessionalizzazione” o demansionamento che dir si voglia, anzi debbano essere escluse soprattutto quelle di natura “domestico alberghiere”, proprie, invece di altro profilo.

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