L’esclusività del rapporto tra pubblico dipendente e amministrazione: origine, regole ed eccezioni (dirigenza)


Il tema sviluppato nell’articolo della rivista precedente era quello della proposta legislativa per consentire alla professionisti infermieristici, in regime di lavoro subordinato di pubblico impiego di poter effettuare attività libero-professionale in analogia alle altre professioni sanitarie per il cui accesso nel SSN sono richiesti sia la laurea magistrale che la relativa disciplina specialistica con il conseguente inquadramento nella qualifica dirigenziale.

Infatti l’esclusività del rapporto tra pubblico dipendente ed amministrazione è la componente storica alla fase del rapporto di lavoro di pubblico dipendente; ne consegue che per innovarlo per qualche tipologia di professionisti sia necessaria una specifica e motivata deroga legislativa.

Come è noto, invece, era storicamente consentito ai medici dipendenti pubblici nel SSN di esercitare attività libero professionale sino all’attuale evoluzione legislativa che prevede la possibilità per i dirigenti sanitari, di poter optare per il rapporto di lavoro esclusivo qualora scelgano di esercitare l'attività libero professionale all’interno dell’azienda.

Tale opzione per l’esclusività del rapporto prevede che sia consentito l’esercizio della libera professione solo all’interno delle strutture sanitarie dell’Azienda di appartenenza (attività intramoenia o intramuraria); regolata dal vigenti contratti della dirigenza medica e sanitaria che recependo le norme del D.lgs n. 502/92, come modificato dal D.lgs n. 299/99, ha regolato la materia sia sotto il profilo giuridico che economico.

Contrattualmente l’attività libero professionale intramuraria prevede che la dirigenza medica e sanitaria, individualmente o in équipe, eserciti fuori dell’impegno di servizio (quindi al di fuori dall’orario di lavoro), in regime ambulatoriale, specificando che le relative prestazioni professionali possono ricomprendere anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali.

L’attività libero-professionale in questo quadro deve promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie, per incentivare i dirigenti medici e sanitari ad erogare le prestazioni all’interno delle strutture sanitarie pubbliche e quindi offrire servizi maggiormente qualificati ai cittadini.

Cittadini che hanno, così, il diritto e la possibilità di scegliere liberamente il dirigente medico o il dirigente sanitario anche nell’ambito delle strutture pubbliche, dietro la corresponsione di un onorario stabilito dal professionista e approvato dalla Direzione sanitaria.

Perciò rientra negli obiettivi delle Aziende e delle altre istituzioni sanitarie l’attuazione di questa linea e tipologia di attività, attraverso la messa a disposizione di idonee strutture e spazi dedicati all’esercizio della attività libero professionale all’interno o in assenza di idonei spazi interni individuandone di sostitutivi al di fuori dell’azienda, in altre aziende o strutture sanitarie autorizzate ma non accreditate ed, altresì in studi professionali privati.

Non vi è alcuna modifica del rapporto di lavoro per i dirigenti medici e sanitari che svolgano attività libero professionale in regime di intra-moenia che permane nella sua natura di rapporto di pubblico impiego subordinato e dipendente di Aziende ed altre istituzioni sanitarie pubbliche, pur erogando prestazioni secondo le regole del lavoro autonomo.

Non vi è alcuna lesione all’obbligo di soddisfare gli i interessi e i fini della collettività in quanto la normativa, anche contrattuale, prevede che l’esercizio dell’attività professionale intramuraria debba essere svolta non contravvenendo alla mission istituzionale della azienda anzi è obbligatorio prima garantire l’integrale assolvimento dei compiti di istituto e assicurando la piena funzionalità dei servizi.

Infatti ogni dirigente medico o sanitario non può esercitare attività libero professionale intramuraria superando in quantità, tipologia e complessità di prestazioni o in orario reso quanto già garantito nei compiti istituzionali.

Per dar corso a ciò è oggetto di contrattazione annuale di budget tra la direzione aziendale e i direttori delle UOC interessate i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate e a seguire vengono concordati i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, come si è detto prima, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.

Come è noto ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, il D.lgs n. 502/92, prevede anche uno specifico trattamento economico aggiuntivo per la definizione del quale rinviava ai contratti collettivi di lavoro, nei quali è stato realizzato un particolare emolumento denominato “indennità di esclusività”, un istituto contrattuale del tutto specifico ed unico peculiare nell’ambito del lavoro pubblico, dal titolo di “elemento distinto della retribuzione”, erogato per 13 mensilità ed articolato in fasce che vengono conseguite a seguito del raggiungimento di una certa esperienza professionale e previa valutazione positiva.

L’originaria regolamentazione del rapporto di lavoro esclusivo D.lgs n. 502/92 e s.m.i., comportava l’obbligo dell’esclusività del rapporto di lavoro, nonché un sistema di incompatibilità, per cui la mancata opzione per il rapporto esclusivo impediva il conseguimento di alcune posizioni all’interno dell’organizzazione aziendale, quali ad esempio quello di direttore di UOC; obbligo venuto meno successivamente e pertanto l’opzione per tale tipologia di rapporto di lavoro può essere effettuata annualmente.

Nell’ottica dare maggiore flessibilità gestionale alle Aziende per il conferimento degli incarichi, vengono eliminati taluni vincoli del precedente sistema, consentendo l’attribuzione degli incarichi di struttura o semplice o complessa, nonché le sostituzioni del responsabile di quest’ultima, anche ai dirigenti medici con rapporto non esclusivo.

Questa specificità del rapporto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria presenta un’esclusività tale che la conseguente indennità non possa essere estesa alle altre fattispecie di dirigenti dei ruoli tecnico, professionale ed amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto è legata solo ad attività di carattere medico e sanitario che non sono presenti in altri incarichi e qualifiche dirigenziali che tali attività non svolgono.

In sintesi con questa indennità si premia la fidelizzazione del medico al rapporto di lavoro esclusivo alla Azienda il che presuppone la piena e totale disponibilità per l’attività istituzionale, caratterizzandosi come un risarcimento della rinuncia allo svolgimento di attività di libera professione extra muraria, riconosciuto per legge.

Considerato che la norma prevede da anni che i dirigenti medici e sanitari siano assunti solo in regime di esclusività del rapporto di lavoro con diritto all’esercizio di attività libero professionale in intramoenia, non si riesce a comprendere per quale motivo logico analogo trattamento normativo non sia previsto per gli altri professionisti laureati sanitari dipendenti del SSN ad iniziare dagli infermieri.

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