INFERMIERI E VOLONTARI IMPEGNATI NEL SOCCORSO: LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO


La posizione del Consiglio di Stato n.849 del 2014 ha provocato molte tensioni tra gli infermieri perché intesa come un pronunciamento sfavorevole alla professione nelle sue specificità operative. Di seguito la lettura ragionata della sentenza.

La storia
Il Collegio Ipasvi della provincia di Bolzano è da anni impegnato nella "querelle" infermieri vs volontari impegnati nei diversi mezzi di soccorso. Tutto nasce nel 1997 a seguito di un atto deliberativo provinciale (deliberazione n. 2739 del 17.06.1996) che non prevede la presenza di infermieri nelle ambulanze di soccorso. Dopo un ricco carteggio – che vede anche lo scambio di numerosi pareri legali – che si sviluppa negli anni con le Istituzioni provinciali, il Commissario di Governo e l'Azienda sanitaria, oltre che l'attivazione di numerose iniziative di confronto e sensibilizzazione per l'inserimento della figura dell'infermiere nelle ambulanze/mezzi di soccorso, si giunge nel 2003 ad un incontro con l’Assessore alla sanità e i diversi Direttori della ripartizione Sanità della Provincia.

Nell'incontro viene stabilito di inserire due componenti del consiglio direttivo del Collegio Ipasvi di Bolzano in un gruppo di lavoro provinciale denominato “medicina d’urgenza”. Il gruppo di lavoro aveva l’obiettivo di elaborare e proporre alla Giunta Provinciale, i contenuti per la formazione di tipo A e B dei soccorritori volontari da inserire nelle ambulanze. Nel 2004 con deliberazione n. 312, la Provincia di Bolzano, nonostante la ferma opposizione del Collegio Ipasvi, approva anche i contenuti per la formazione di un livello "C".

I componenti infermieri del gruppo “medicina d’urgenza” nella riunione del 21.02.2005 evidenziavano l’intenzione di presentare un ricorso al TAR, se non si fossero portate modifiche sul programma di formazione del livello "C" .Dopo l'espressione del TAR a favore del Collegio Ipasvi, la Provincia Autonoma di Bolzano in data 28.07.2006, presenta ricorso in sede giurisdizionale contro tale sentenza presso il Consiglio di Stato. Interviene nel procedimento l’associazione “Croce Bianca” a sostegno delle ragioni della Provincia Autonoma di Bolzano.

In data 06.06.2011 la Giunta Provinciale delibera con n. 922 l’impiego del personale infermieristico sui mezzi di soccorso, stabilendo però che sull’auto medica (nef) l’equipaggio deve essere composto, oltre che dal medico, dall’autista soccorritore e/o infermiere.

In data 05.10.2011 il Collegio Ipasvi di Bolzano ha fatto ricorso contro la Provincia Autonoma di Bolzano per annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale del 06.06.2011 n. 92, avente per oggetto l’impiego del personale infermieristico sui mezzi di soccorso in Alto Adige.

L’attualità
La sentenza emessa dal Consiglio di Stato ha suscitato tensioni tra gli infermieri bolzanini e non solo, perché intesa come un pronunciamento sfavorevole alla professione infermieristica nelle sue specificità operative. L'attenta lettura del disposto del Consiglio di Stato induce a ritenere, di contro, che il pronunciamento sia coerente con le funzioni infermieristiche delineate dal quadro giuridico e regolamentare in vigore.

L'attività del Volontario del soccorso viene, infatti, vincolata in terreni puntualmente definiti e, marcatamente, non di tipo professionale. Il Consiglio di Stato, sottolinea più volte che le attività attribuite al Volontario del soccorso sono di stampo mansionariale, prive di autonomia, e prettamente ausiliarie al medico oltre che effettuate sotto la sua diretta supervisione.

Nella sentenza il volontario del soccorso non viene mai definito “operatore di interesse sanitario” (art. 1. c. 2, L. 43/2006).

Alcuni stralci della sentenza
Si riportano di seguito alcuni stralci della sentenza del Consiglio di Stato di particolare pregnanza per la questione di cui trattasi. La sentenza è consultabile all’indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200607277/Provvedimenti/201400849_11.XML

“… 7.2.3 … le singole descrizioni degli obiettivi formativi contenute nell’allegato A dell’impugnata deliberazione n. 3775 del 18 ottobre 2004 … non possono qualificarsi come attributive ai soccorritori di compiti ed attività riservate alla professione infermieristica quali definite, in seguito alla legge di riforma delle professioni sanitarie (l. 26 febbraio 1999, n. 42), nelle tre fonti costituite dai decreti ministeriali istitutivi dei rispettivi profili professionali, dall’ordinamento didattico universitario e dal codice deontologico della professione di infermiere. Infatti, dall’esame degli elenchi degli argomenti formativi e degli obiettivi di apprendimento di cui agli allegati A e B dell’impugnata deliberazione … emerge che l’attività del soccorritore si risolve in attività materiali e meramente ausiliarie a supporto del medico d’urgenza, da eseguire in sua presenza e senza la minima autonomia decisionale e, dunque, in un’attività di assistenza materiale al medico d’urgenza, mentre la figura professionale dell’infermiere è definita come … [dm 739/94, nda] … le conoscenze oggetto del programma di formazione dei soccorritori … attengono, dunque ad attività a supporto materiale del medico d’emergenza, di natura meramente esecutiva ed alle strette ed immediate dipendenze di quest’ultimo che giammai possono qualificarsi alla stregua della sopra delineata attività professionale infermieristica, di assistenza clinica diretta ai pazienti; … la competenza dei soccorritori di livello C in ordine ai medicinali non riguarda ne la relativa prescrizione ai pazienti ne la relativa somministrazione diretta, ma si esaurisce nell’attività meramente ausiliaria e materiale di ‘conoscere e preparare alla somministrazione di tutti i farmaci presenti nell’unità mobile (flaconcini miscelanti, fiale perforabili e fiale a rottura)’, su indicazione e sotto supervisione del medico di emergenza ferma restando la somministrazione al paziente ad opera del medico stesso … ne la deliberazione impugnata può ritenersi introduttiva di una nuova figura di professione sanitaria … e/o di attività riservate a quest’ultima ma di attività assistenziali organizzative a supporto ed ausilio al medico di emergenza (v. sopra sub 7.2.2), senza dunque invadere le competenze statali in materia di professioni …".

Considerazioni
Ogni applicazione generalizzata delle attività (ausiliarie, nda) citate nella sentenza del Consiglio di Stato per il Volontario del soccorso in contesti diversi da quelli previsti e puntualmente delineati, è chiaramente esclusa. Diviene pertanto obbligo deontologico, oltre che giuridico, denunciare ogni estensione di tali suddette attività, in campi già definiti per le professioni infermieristiche.
 

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